La Corte di Cassazione concorda con il Garante per la protezione dei dati personali, ritenendo che il numero di targa di un veicolo sia un dato personale, in quanto in grado di agevolare la diretta identificazione del proprietario del veicolo stesso (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4648/2024).

La vicenda

La controversia nasce dalla pubblicazione, sul sito web del Comune Alfa, di materiale fotografico, ritraente una violazione del Codice della Strada. In queste immagini, però, si poteva individuare chiaramente la targa di un veicolo non collegato a quell’infrazione. Il soggetto Tizio, involontariamente ritratto in quelle fotografie, presentava allora reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Quest’ultimo riconosceva la responsabilità del Comune Alfa, costituendo la pubblicazione di quelle immagini un trattamento di dati personali non pertinenti e superflui rispetto alla verifica della contravvenzione delle norme del Codice della Strada, e comminava, di conseguenza, la relativa sanzione.

Il Comune Alfa, in disaccordo con tale decisione, impugnava formalmente la cartella esattoriale, associata alla sanzione in questione, dinanzi al Tribunale Beta.

Il giudice di primo grado decideva di annullare la sanzione, oggetto della controversia, motivando che il mero numero di targa di Tizio, senza ulteriori dettagli in merito alla sua identità, non poteva essere considerata dato personale ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Il Garante per la protezione dei dati personali, allora, adiva la Suprema Corte, impugnando la sentenza del Tribunale Beta.

In particolare, il ricorrente, osservava che, contrariamente a quanto statuito nella decisione di primo grado, la targa consente l’identificazione, diretta o indiretta, di Tizio, e tale informazione, di conseguenza, rientra pacificamente nella definizione di “dato personale” ex art. 4, co. 1, lett. b e c del già citato d.lgs. n. 196/2003.

La decisione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Garante, ha sottolineato che la targa di un autoveicolo costituisce un dato in grado di facilitare l’identificazione diretta del proprietario, considerando la presenza del legame funzionale che permette l’associazione tra il dato ed il soggetto interessato.

La Corte, infatti, ha evidenziato che la pubblicazione del dato della targa, seppur quest’ultima appartenente ad un veicolo estraneo all’infrazione delle norme stradali contestata, se posta in relazione con altre informazioni di contesto (ad esempio il luogo o la data della fotografia), può consentire una profilazione non necessariamente funzionale o indispensabile al legittimo svolgimento di un controllo amministrativo.

In tal modo la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in merito, ribadendo che essendo la targa di un autoveicolo  un dato personale, la gestione della raccolta di tale dato costituisce un trattamento rilevante in tema di protezione dei dati personali.

In conclusione, la Corte di Cassazione, cassando con rinvio la sentenza del Tribunale Beta, ribadisce l’importanza della protezione dei dati personali anche in contesti amministrativi e di pubblica sicurezza, confermando che la divulgazione di dati come la targa di un veicolo deve sempre rispettare i principi di necessità e pertinenza rispetto agli scopi perseguiti.