Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento n. 234 dell’11 aprile 2024, sanziona un Comune per violazioni sia della normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di protezione e di trattamento dei dati personali, sia di quella a tutela dei lavoratori, in tema di videosorveglianza in ambiente di lavoro.

La vicenda

Lavicenda trae origine dalla segnalazione di una dipendente comunale che denunciava l’installazione di una telecamera nell’atrio della sede del Comune Alfa, nei pressi dei dispositivi di rilevazione delle presenze, senza alcun accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali. In particolare, si sosteneva che tale installazione fosse avvenuta in assenza delle garanzie procedurali di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale impone, oltre all’accordo sindacale, che i lavoratori siano adeguatamente informati della presenza di impianti di controllo. La dipendente segnalava, inoltre, che le immagini riprese dalla telecamera erano state poi utilizzate per avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, al fine di contestarle il mancato rispetto dell’orario di lavoro.

Il Comune Alfa aveva giustificato l’installazione della telecamera sulla base di motivi di sicurezza, citando episodi di aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. Tuttavia, tale spiegazione non è stata ritenuta sufficiente dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, poiché quest’ultimo ha constatato l’assenza delle necessarie procedure, formali e sostanziali, richieste dalla normativa in materia di controllo a distanza, in riferimento all’installazione in questione.

Durante l’istruttoria, avanti al Garante, è emerso che il Comune Alfa aveva pur chiesto e ottenuto, dall’Ispettorato territoriale del lavoro di BETA, l’autorizzazione all’installazione della telecamera senza però rispettare le già citate condizioni imposte dalla legge. Ciò è risultato ancor più grave, considerato, altresì, utilizzo delle immagini, acquisite da quella stessa telecamera, al fine di sanzionare disciplinarmente la dipendente comunale.

Quest’ultimo utilizzo, infatti, ha dimostrato che la telecamera non era stata destinata esclusivamente alla tutela del patrimonio comunale o alla sicurezza dei dipendenti, come inizialmente dichiarato, ma era stata in seguito effettivamente utilizzata per monitorare il comportamento lavorativo della dipendente, in violazione delle disposizioni del G.D.P.R. e dello Statuto dei Lavoratori.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, accertate le violazioni sin qui descritte, con provvedimento n. 234/2024 comminava al Comune Alfa una sanzione pecuniaria.

Il provvedimento

Dal punto di vista giuridico, il provvedimento in questione rileva gravi violazioni della legge, compiute dal Comune Alfa, in merito all’installazione ed all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro.

Il Comune, in primis, non ha fornito ai dipendenti l’informativa obbligatoria, prevista dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), che richiede al titolare del trattamento di informare gli interessati circa le finalità e le modalità del trattamento dei loro dati personali, nonché i diritti a loro riconosciuti. Quest’obbligo di trasparenza è fondamentale per garantire che i dipendenti del Comune Alfa siano consapevoli dell’esistenza stessa dei sistemi di videosorveglianza e delle modalità con cui i loro dati vengono trattati. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce una grave violazione dei principi di correttezza e trasparenza, sempre previsti dall’appena citato Regolamento.

In secundis, l’utilizzo delle immagini, raccolte tramite il sistema di videosorveglianza, costituisce un trattamento illecito di dati personali. Sebbene il Comune Alfa avesse inizialmente dichiarato che la finalità del trattamento fosse quella di tutela del patrimonio comunale e dell’incolumità dei dipendenti, successivamente lo stesso ente ha sostenuto, invece, il fine esclusivo di pubblica sicurezza e di accertamento di reati. In quest’ultimo caso, però, ai sensi dell’art. 5, D.l. n. 14/2017, il Comune Alfa avrebbe dovuto stipulare un patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente, fatto dimostratosi mai avvenuto. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, perciò, ha constato l’ulteriore violazione della disciplina normativa sulla privacy, cioè del principio di minimizzazione dei dati, poiché ha utilizzato le immagini per scopi disciplinari, eccedendo, quindi, le finalità di sicurezza dichiarate in precedenza.

Conclusioni

Il provvedimento esaminato sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso delle norme che regolano la videosorveglianza nei luoghi di lavoro, le quali mirano a proteggere la dignità e la privacy dei lavoratori. Le telecamere possono essere utilizzate solo per specifiche finalità, come la sicurezza o la tutela del patrimonio aziendale, e sempre previa adeguata informazione ai lavoratori e accordo con le rappresentanze sindacali o con gli Ispettorati territoriali. La violazione di queste norme, come evidenziato nel caso del Comune Alfa, comporta sanzioni amministrative significative e ribadisce l’importanza di un approccio trasparente e conforme alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, a maggior ragione nel settore delle Pubbliche Amministrazioni.