La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, ha di recente sconfessato l’orientamento tradizionale in tema di pignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale per debiti d’impresa, escludendo la connessione automatica tra debiti assunti nell’ambito dell’attività imprenditoriale dei coniugi e i fabbisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale i coniugi vincolano beni mobili, beni immobili e/o titoli di credito destinandoli ai bisogni della famiglia.

La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi fa sì che si crei una limitazione di responsabilità dei beni che fanno parte del patrimonio separato: in forza del c.d. vincolo di destinazione, i beni facenti parte del fondo possono essere espropriati solo per le obbligazioni che siano state contratte per il soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia.

Di conseguenza, l’esecuzione sui beni del fondo non è ammessa nel caso in cui il debito sia stato contratto per debiti estranei ai bisogni della famiglia ed il creditore sia consapevole di detta estraneità.

Ne consegue come corollario che grava sul debitore l’onere di dimostrare entrambe i requisiti per affermare l’impignorabilità relativa del bene.

Obbligazioni sorte per far fronte ai bisogni della famiglia.

Quanto al criterio per identificare la natura dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, lsecondo la Cassazione la nozione di debiti contratti nell’interesse della famiglia va intesa non in senso restrittivo, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche i debiti contratti dai coniugi per soddisfare bisogni ritenuti tali in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore di vita prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sent. n. 5017/2020).

Ne consegue che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia che, all’esito di una valutazione in concreto sull’assetto familiare, deve avere “inerenza immediata e diretta con i bisogni della famiglia” (ex multis cfr. Cass. Civ., Sent. n. 12998/2006 e n. 16176/2018).

L’orientamento tradizionale in tema di debiti d’impresa

In passato, l’interpretazione sempre più ampia dei “bisogni della famiglia” aveva condotto la giurisprudenza a considerare che anche i crediti sorti nell’esercizio dell’attività d’impresa potessero considerarsi inerenti alle esigenze familiari, e dunque tali da giustificare l’aggressione dei beni del fondo (cfr Cass. n. 134/1984), giungendo addirittura a riconoscere una vera e propria presunzione di inerenza dei debiti lavorativi alle esigenze familiari, seppur in via mediata, idonea a rendere inopponibile ai creditori il cui credito sorge nell’esercizio dell’attività di impresa la costituzione del vincolo di destinazione (Tribunale di Lecce n. 2564/2012).

L’orientamento innovativo inaugurato con Cass., ord. n. 2904 del 08/02/2021

La Corte di Cassazione, sposando un orientamento restrittivo, con tale pronuncia ha escluso la connessione automatica tra debiti assunti nell’ambito della sfera lavorativa dei coniugi e fabbisogni della famiglia.

Le obbligazioni nascenti dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale sono di norma estranee alla sfera familiare e quindi “la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente solo per il fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa”.

In altre parole, l’aggressione dei beni del fondo è ammissibile solo laddove il credito sia connesso direttamente e mediatamente ai bisogni della famiglia.

Le obbligazioni sorte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, normalmente collegate direttamente e immediatamente alle esigenze dell’attività imprenditoriale, possono giustificare l’aggressione sui beni del fondo solo laddove si fornisca la prova, nello specifico caso concreto, che il coniuge faccia fronte ai bisogni della famiglia con i proventi derivanti dalla propria attività.

L’inversione dell’onere probatorio

Se è vero che la prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.p.c. grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, secondo il nuovo orientamento, il creditore è tenuto a fornire la prova dell’inerenza del rapporto obbligatorio con i bisogni familiari.

Spetterà quindi al creditore argomentare che: “pur se posto in essere nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, nello specifico caso concreto, diversamente dall’id quod plerumque accidit, l’atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia”.